La denominazione dell’Olio ExtraVergine di Oliva è rigorosamente codificata dall’Unione Europea nella direttiva 136/66/CEE.
In più il regolamento CE 2568/91 e il CE 1989/03 individuano le categorie di oli di oliva riportati nella seguente tabella:
Denominazione | Acidità (in %) | Prodotto |
![]() ![]() ![]() | ≤ 0,8 | Il Prodotto è ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. |
![]() ![]() ![]() | ≤ 2,00 | Il Prodotto è ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. |
![]() ![]() ![]() | ≤ 0,3 | Ottenuto tramite rettificazione degli oli vergini lampanti con metodi fisici e chimici e con successiva raffinazione. |
![]() ![]() ![]() | ≤1,0 | – |
![]() ![]() ![]() | – | Ottenuto per estrazione con solvente di sansa. Presenta un’alta concentrazione di cere (> 350 mg/kg). |
![]() ![]() ![]() | ≤0,3 | Ottenuto tramite raffinazione |
![]() ![]() ![]() | > 2 | È ottenuto con estrazione con metodi meccanici, ma non è utilizzabile per il consumo alimentare. |
![]() ![]() ![]() | ≤1,0 | – |
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